Il regime forfettario che cos’è? Posso accedervi? Quali sono i costi?
In questo breve approfondimento cerchiamo di dare qualche chiarimento e qualche delucidazione in più, sperando di rispondere a tutte queste domande in modo chiaro e semplice.
Il regime forfettario è un regime agevolato accessibile alle persone fisiche esercenti attività di impresa o di arte e professione.
Possono accedere al regime forfettario i soggetti che congiuntamente nell’anno precedente:
- non abbiano conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 85.000 euro (con eventuale ragguaglio se l’attività è iniziata durante l’anno);
- non abbiano sostenuto spese per un ammontare complessivo superiore ad euro 20.000 per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e per collaboratori.
E non rientrino in alcuna delle condizioni ostative previste dalla norma agevolativa. Infatti, non possono accedere al regime forfettario, anche se in presenza del soddisfacimento dei requisiti visti sopra, coloro che:
- si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- non risiedano in Italia, fatta eccezione per i residenti in stati UE/SEE che producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
- effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
- partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR;
- controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- esercitano l’attività in modo prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro oppure erano intercorsi nei due periodi d’imposta precedenti;
- nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro (per il solo anno 2025 questa soglia viene incrementata a 35.000 euro), tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato.
Il regime agevolato non prevede limiti di durata; è quindi possibile applicarlo fino a quando sussistono le condizioni di permanenza.
Il soggetto non può più usufruire del regime forfettario se:
- perde i requisiti, ovvero supera il limite degli 85.000 e/o sostiene un ammontare complessivo superiore ad euro 20.000 per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e per collaboratori;
Oppure:
- sopraggiunge una delle cause ostative indicate precedentemente.
La fuoriuscita dal regime fiscale agevolato decorre dall’anno successivo a quello relativo alla perdita dei requisiti o alle cause sopra citate.
Tuttavia, la fuoriuscita dal regime forfettario avviene in maniera automatica ed immediata nel caso in cui in corso d’anno i ricavi o i compensi percepiti superino i 100.000 euro. La fuoriuscita in corso d’anno dal regime agevolato comporta:
- ai fini IVA: l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari con assoggettamento agli adempimenti in relazione alle operazioni effettuate a partire dalla fattura che comporta la fuoriuscita del regime (lipe, versamenti, dichiarazioni, ecc…);
- ai fini IRPEF: per il periodo di imposta in cui i compensi superano il limite di 100.000 euro il reddito è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali.
È tuttavia possibile accedere nuovamente al regime ove in possesso delle condizioni necessarie.
Dal 2024 il soggetto in regime forfettario può emettere solamente fatture in formato elettronico, a prescindere dal volume di ricavi/compensi.
Resta tuttavia fermo il divieto di legge relativo all’emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese a privati consumatori.
Il soggetto che fruisce del regime forfettario non può addebitare l’Iva e deve assolvere l’imposta di bollo di 2 euro sulle fatture emesse di importo superiore a 77,47 euro.
La fattura emessa deve inoltre contenere delle specifiche diciture per evidenziare che trattasi di operazione esclusa da IVA (“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfettario”) e dall’applicazione di ritenute di acconto (“Il compenso non è soggetto a ritenute d’acconto ai sensi della legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 comma 67”).
Il professionista in regime forfettario ha la facoltà di addebitare in fattura la cd. “rivalsa contributiva”, con percentuale variabile a seconda dell’Ente previdenziale di riferimento (4% in caso di INPS Gestione separata o la percentuale stabilita dalla Cassa speciale di appartenenza).
I soggetti che aderiscono al regime forfettario determinano il reddito applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività, differente a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.
Per esempio, i soggetti che hanno le prime due cifre del proprio codice ATECO comprese tra 64 – 66 e tra 85 – 88 (che svolgono quindi attività professionali, scientifiche, sanitarie ecc.) applicano un coefficiente di redditività pari al 78%.
Una volta determinato il reddito imponibile, viene applicata un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP. L’aliquota del 15% è ridotta al 5% nel caso dei primi cinque anni di attività.
Se si fruisce del regime forfettario, l’unico importo che può essere dedotto riguarda i contributi previdenziali versati. Non è quindi possibile dedurre altri costi dal proprio reddito.
I ricavi e i compensi relativi al reddito del soggetto in regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto.
In materia di termini e modalità di versamento delle imposte si applicano le disposizioni in materia di versamento dell’IRPEF (regime ordinario).
Il soggetto in regime forfettario è tenuto a versare i contributi previdenziali all’Ente previdenziale di competenza che può essere a seconda dei casi l’INPS (Gestione artigiani e commercianti oppure Gestione separata) oppure le Casse speciali previste dalla vigente normativa (es. Cassa Forense, Cassa Commercialisti, ecc…).
Speriamo di aver chiarito in questo breve approfondimento, in modo semplice, ma allo stesso tempo esaustivo, il quadro generale riguardante il Regime forfettario.
CONTATTI
Telefono: +39 01731996550
E-mail: info@studiofoderaro.com
Indirizzo
Piazza San Paolo, 4 - 12051 Alba (CN)
Corso Einaudi, 30 - 10128 Torino (TO)
INFORMAZIONI
Sito creato da etinet.it