L’acquisto di un immobile in presenza dei requisiti di prima casa prevede delle importanti agevolazioni sia ai fini IVA che ai fini delle altre imposte indirette.
L’agevolazione prima casa può essere fruita da determinati soggetti a specifiche condizioni. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere.
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Le
imposte da versare quando si compra con i
benefici prima casa sono riportate nella seguente tabella:
L’agevolazione prima casa può essere fruita solo dalle persone fisiche in caso di acquisto di abitazioni appartenenti a una delle seguenti categorie catastali:
Le agevolazioni spettano anche per l’acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria.
È necessario, tuttavia, che le stesse siano destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale e che questa sia stata acquistata beneficiando delle agevolazioni prima casa.
Le agevolazioni prima casa non sono ammesse, invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
Per usufruire dei benefici della prima casa, è necessario che nell’atto di acquisto, l’acquirente dichiari:
Con riferimento alla prova della residenza, è irrilevante la situazione di fatto, mentre rilevano solo le risultanze anagrafiche. Il cambio di residenza si considera avvenuto nella stessa data in cui l’interessato presenta al Comune la dichiarazione di trasferimento della residenza.
La base imponibile per il calcolo delle imposte varia a seconda che si tratti di una cessione con o senza IVA:
Le agevolazioni ottenute quando si acquista un’abitazione con i benefici prima casa possono essere perse e, di conseguenza, l’Agenzia delle entrate richiederà tramite apposito accertamento la restituzione delle imposte “risparmiate”, gli interessi e una sanzione del 30% delle imposte stesse.
Questo può accadere se:
Se tuttavia il soggetto che, avendo usufruito dell’agevolazione, si renda conto di non poter rispettare gli impegni assunti nell’atto di acquisto può presentare all’Agenzia delle entrate un’istanza con la quale chiede la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione. In tal caso, non sono dovute sanzioni, ma solo la maggiore imposta oltre agli eventuali interessi.
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