Il recupero del patrimonio edilizio consiste in una serie di interventi mirati a riqualificare, restaurare, rinnovare o adattare edifici già esistenti.
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni fiscali, sia quando si effettuano sulle singole unità abitative sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali.
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Per le spese documentate sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, l’aliquota è pari al 50% e l’agevolazione è concessa fino ad un importo massimo delle spese pari a 96.000 euro.
A decorrere dal 1 gennaio 2025 la detrazione IRPEF compete con l’aliquota:
L’agevolazione è concessa fino ad un importo massimo delle spese pari a
96.000 euro
per unità immobiliare.
Questo limite è annuale e riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.
Se i lavori di recupero del patrimonio edilizio consistono nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione
si tiene conto anche delle spese sostenute nei medesimi anni.
Possono usufruire della detrazione sul recupero edilizio tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che effettuano interventi su immobili siti in Italia.
L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese, trai quali:
I lavori di recupero edilizio devono essere effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle relative pertinenze. Al riguardo, rileva l’uso “di fatto” della singola unità, anche qualora quest’ultima sia inserita in un contesto differente.
Sono espressamente esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale.
Gli interventi che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF per recupero del patrimonio edilizio sono elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del DPR n. 380/2001 e riguardano prevalentemente interventi di:
· Manutenzione straordinaria
· Restauro e risanamento conservativo
· Ristrutturazione edilizia
Non sono ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni gli interventi di manutenzione ordinaria (spettanti solo per i lavori condominiali), a meno che non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione.
La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per gli stessi interventi dalle disposizioni sulla riqualificazione energetica degli edifici (detrazione attualmente pari al 65%).
Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per la riqualificazione energetica che in quelle per le ristrutturazioni edilizie,
il contribuente può fruire, per le medesime spese,
soltanto dell’uno o dell’altro beneficio.
L’art. 1 co. 3 del DM 41/98 stabilisce che il pagamento delle spese detraibili deve essere disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti:
La causale del versamento (per le spese sostenute dal 01/01/2012 deve essere indicato l’art. 16-bis del TUIR)
Codice fiscale del beneficiario della detrazione
Codice fiscale o numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato
Per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi, la legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. La trasmissione delle informazioni non riguarda tutti gli interventi ammessi alla detrazione, ma solo quelli che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili.
La comunicazione va trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori.
Una guida rapida per la trasmissione dei dati è disponibile in formato elettronico sul sito internet dell’Enea.
Deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione contente le seguenti informazioni:
La comunicazione preliminare all’Asl non va fatta in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedano tale obbligo.
I contribuenti che usufruiscono dell’agevolazione devono conservare:
La detrazione deve essere ripartita obbligatoriamente in 10 quote annuali di pari importo, da scomputare dall’imposta lorda a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta.
Oltre ai principali interventi indicati precedentemente rientrano anche:
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile usufruire dell’aliquota Iva ridotta. A seconda del tipo di intervento, l’agevolazione si applica sulle prestazioni dei servizi resi all’impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla cessione dei beni.
In relazione a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati sulle unità immobiliari abitative, l’IVA è ridotta al 10% per tutte le prestazioni di servizi, mentre sui beni l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto e con le limitazioni previste per i cd. “beni significativi”.
In relazione a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati sulle unità immobiliari abitative non si può quindi applicare l’Iva agevolata al 10%:
Per gli altri interventi di recupero edilizio, quali lavori di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e acquisto di beni forniti per la realizzazione degli interventi, è sempre prevista l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% sia in caso di prestazioni di servizi che per le cessioni di beni, indipendentemente dalla tipologia di immobile.
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