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L'impresa commerciale: aspetti fiscali e previdenziali

Tutto ciò che devi sapere sull'impresa commerciale

Il professionista_aspetti fiscali e previdenziali

Per impresa commerciale si intende l’attività svolta dall’imprenditore commerciale per il quale è previsto l’obbligo di iscrizione nel Registro imprese

Le attività che possono essere svolte dall’imprenditore sono le seguenti: 

  • Attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi 
  • Attività intermediaria nella circolazione dei beni 
  • Attività di trasporto per terra, per acqua o per aria 
  • Attività bancaria o assicurativa 
  • Altre attività ausiliarie delle precedenti 

L’attività di impresa può essere svolta individualmente (cd. “imprenditore individuale”) oppure per il tramite di società o enti.

Vediamo insieme ogni aspetto dell'impresa commerciale.


Leggi anche: Il professionista: aspetti fiscali e previdenziali

Fatturazione dell'impresa commerciale

L’impresa è tenuta ad emettere fattura elettronica per le cessioni di beni effettuate e per le prestazioni di servizi rese: sono infatti rilevanti ai fini IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da parte di soggetti che svolgono attività di impresa (tuttavia le imprese che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di privati consumatori hanno il divieto di emettere fattura elettronica). 

In alcuni casi, in luogo della fattura elettronica, potrà essere emesso corrispettivo elettronico, salvo che non si possa fruire di particolari esoneri di legge (in particolare di quelli previsti dall’art. 2 DPR 696/1996). 

Modalità e termini di emissione delle fatture

Le fatture emesse dall’impresa sono documentate obbligatoriamente mediante fattura elettronica (formato XML) trasmessa al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate

La fattura deve in generale essere emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione

  • In caso di cessione di beni l’operazione si considera effettuata nel momento di consegna o spedizione del bene (per i beni mobili) o di stipula dell’atto notarile (per i beni immobili) 
  • In caso di prestazioni di servizi l’operazione si considera effettuata nel momento del pagamento della prestazione da parte del cliente 

Tuttavia, è comunque possibile emettere la fattura differita, che può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazione di servizi. La fattura differita può essere emessa: 

  • Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto 
  • Per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente 
  • Per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della UE, non soggette all’imposta ai sensi dell’art. 7-ter 
  • Per le prestazioni di servizi di cui al co. 6 dell’art. 6 DPR n. 633/72 rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell’UE 

La fattura si considera emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente

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IVA dell'impresa sociale

Rivalsa dell'IVA in fattura

L’impresa che effettui una cessione di beni e/o una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA deve addebitare per legge la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente. 

Non devono invece addebitare l’IVA i soggetti in regime forfettario di cui alla Legge 190/2014. 

IVA sugli acquisti

La detrazione dell’iva sugli acquisti è generalmente consentita laddove l’acquisto sia inerente all’attività di impresa e sia collegata ad una operazione/attività imponibile

Sono tuttavia previste delle limitazioni alla detraibilità dell’iva sugli acquisti principalmente legate alle spese telefoniche, ai costi delle autovetture, alle spese per alberghi e ristoranti nonché alle spese di rappresentanza. 

Come noto, i soggetti in regime forfettario di cui alla Legge 190/2014 non possono detrarre l’IVA sugli acquisti.

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Tenuta della contabilità

L’impresa, che non aderisce al cd. “regime forfettario” di cui alla L. 190/2014 in relazione al quale si rimanda allo specifico approfondimento contenuto nella scheda Regime forfettario, può adottare essenzialmente due tipi di regimi contabili: contabilità semplificata o contabilità ordinaria

Si rimanda allo specifico approfondimento sulle differenze tra i regimi contabili.

La determinazione del reddito di impresa e il pagamento delle imposte

Il reddito delle imprese si determina in maniera differente a seconda che si tratti di imprese in contabilità semplificata oppure imprese in contabilità ordinaria

Le imprese in contabilità ordinaria determinano il loro reddito in modalità differente a seconda che si tratti di: 

  • Soggetti IRPEF (imprese individuali e società di persone) 
  • Soggetti IRES (società di capitali ed enti) 

Fatte salve le specifiche differenze tra soggetti IRPEF e IRES, in generale il reddito delle imprese in contabilità ordinaria è determinato dalla differenza tra componenti positivi e negativi risultanti dal bilancio di esercizio, apportando le variazioni previste dalle norme fiscali. 

Le imprese in contabilità ordinaria compilano il quadro RF della dichiarazione dei redditi. Invece le imprese in contabilità semplificata ai sensi dell’art. 66 TUIR determinano il loro reddito su cui calcolare le imposte in due modalità differenti tra loro alternative: 

  • Il criterio di cassa: in generale, i componenti inerenti alle principali operazioni attive e passive dell’impresa (vendita, prestazioni e acquisti di beni e servizi) sono assunti in base al principio di cassa, mentre tutti gli altri in base alla competenza. Le rimanenze non rilevano, ad eccezione di quelle che hanno concorso al reddito dell’anno precedente a quello di entrata nel regime secondo il principio di competenza e che sono interamente deducibili. 
  • Il criterio delle registrazioni IVA: il reddito viene determinato sulla base delle registrazioni effettuate nei registri IVA. Con tale criterio i costi e per i ricavi e gli altri componenti soggetti al principio di cassa si presumono incassati/pagati alla data di registrazione dei documenti. 
  • Le imprese in contabilità semplificata compilano il quadro RG della dichiarazione dei redditi; tali imprese possono comunque optare per la determinazione del reddito con le modalità ordinarie. 

Le imprese individuali che abbiano aderito al cd. “regime forfettario” di cui alla Legge 190/2014, in relazione al quale si rimanda allo specifico approfondimento, non hanno obblighi di tenuta della contabilità e determinano il reddito in maniera forfettaria. Le imprese individuali “regime forfettario” compilano il quadro LM della dichiarazione dei redditi.

Aspetti previdenziali

L’imprenditore individuale deve versare contributi all’INPS

Nel caso in cui l’attività di impresa sia esercitata mediante una società di persone, sono in generale obbligati al pagamento dei contributi INPS i soci della società (con esclusione dei soci accomandanti in caso di società in accomandita semplice). 

Nel caso in cui l’attività di impresa sia esercitata mediante una società di capitali, di regola i soci non sono obbligati al pagamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il caso in cui si ricada nella specifica qualificazione di “socio lavoratore di srl”, per cui sono dovuti i contributi previdenziali di legge. 

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