Il professionista autonomo deve rispettare specifici obblighi fiscali e previdenziali, tra cui l'emissione di fattura per le prestazioni rese, il calcolo del reddito imponibile e il versamento dei contributi.
La gestione della contabilità può essere semplificata o ordinaria, a seconda del regime adottato. Il reddito professionale è soggetto a IRPEF e ad altre imposte, oltre ai contributi previdenziali da versare in base alla cassa di riferimento o alla gestione separata INPS.
Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi a questa figura.
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Il
professionista
è tenuto a
emettere fattura per le prestazioni rese: sono infatti rilevanti ai fini
IVA
le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da parte di soggetti che svolgono
attività di lavoro autonomo esercitato in modo abituale e professionale.
Le fatture emesse dal professionista sono documentate obbligatoriamente mediante fattura elettronica (formato XML) trasmessa al Sistema di Interscambio. Non devono tuttavia essere emesse in formato elettronico le fatture aventi ad oggetto prestazioni sanitarie rese a privati consumatori, per le quali sussiste un divieto di legge di utilizzo del formato elettronico.
La fattura deve in generale essere emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione. In caso di prestazioni di servizi l’operazione si considera effettuata nel momento del pagamento della prestazione da parte del cliente.
La fattura, cartacea o elettronica, si considera emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
Il professionista che effettui una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA deve addebitare per legge la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente.
Non devono invece addebitare l’IVA i soggetti in regime forfettario di cui alla Legge 190/2014.
Il professionista ha facoltà di addebitare in fattura a titolo di rivalsa una percentuale (variabile dal 2% al 5% in caso di appartenenza ad una Cassa speciale oppure del 4% in caso di iscrizione alla Gestione Separata INPS) sul compenso richiesto dal cliente.
Nel caso in cui il professionista sia iscritto alla gestione separata INPS, la rivalsa contributiva del 4% concorre alla formazione della base imponibile IVA e del reddito imponibile.
La detrazione dell’iva sugli acquisti è generalmente consentita laddove l’acquisto sia inerente all’attività professionale e sia collegato ad una operazione/attività imponibile.
Sono tuttavia previste delle
limitazioni alla detraibilità dell’iva sugli acquisti principalmente legate alle spese telefoniche, ai costi delle autovetture, alle spese per alberghi e ristoranti nonché alle spese di rappresentanza.
Un professionista, che non aderisce al cd. “regime forfettario” di cui alla L. 190/2014 in relazione al quale si rimanda allo specifico approfondimento contenuto nella scheda Regime forfettario, può adottare essenzialmente due tipi di regimi contabili:
In caso di contabilità semplificata il professionista deve tenere:
Nei registri IVA delle fatture emesse e degli acquisti, occorre annotare:
Gli esercenti arti e professioni che adottano il regime contabile ordinario devono tenere:
Il reddito del professionista è calcolato per cassa come differenza tra compensi incassati e spese pagate nell’anno di riferimento del calcolo.
Vi è da rilevare che le spese sostenute nell’esercizio dell’attività professionale si deducono in generale al 100% del loro ammontare se inerenti all’attività professionale e adeguatamente documentate, ma esistono delle eccezioni per cui la spesa viene riconosciuta solo per una parte dell’importo sostenuto; i casi più tipici si riferiscono ai costi legati alle autovetture, alle spese per alberghi e ristoranti ed alle spese di rappresentanza.
Il professionista è tenuto al pagamento dell’imposta IRPEF sul reddito prodotto nell’anno di riferimento.
L’IRPEF si calcola sul reddito complessivo, ossia sul reddito risultante dalla sommatoria del reddito professionale con eventuali altri redditi (quali ad esempio redditi immobiliari, redditi di capitale, ecc.), al netto degli oneri deducibili. Al reddito così determinato si applicano le aliquote IRPEF a scaglioni previste dalla vigente normativa.
Al fine di determinare l’IRPEF si tiene conto delle detrazioni fruibili per legge, delle ritenute d’acconto subite, degli acconti versati e di eventuali crediti di imposta.
Oltre all’ IRPEF sono dovute le addizionali regionali e comunali secondo le regole previste dalla regione e dal comune di appartenenza.
Le scadenze per il versamento dell’IRPEF sono attualmente due: il saldo e il primo acconto entro il 30 giugno e il secondo acconto entro il 30 novembre.
Il lavoratore autonomo con partita IVA deve versare contributi, alternativamente alla Cassa previdenziale di riferimento (se l’attività svolta prevede l’obbligo di iscrizione in albo professionale) oppure alla gestione separata INPS (nel caso di attività professionale senza albo di riferimento).
Nel caso di professionista con cassa previdenziale specifica, sono dovuti i contributi previdenziali stabiliti dalla cassa di riferimento suddivisi tra contributo soggettivo (applicato sul reddito professionale), contributo integrativo (applicato sul fatturato) e contributo di maternità. I termini e le modalità di versamento variano in relazione alla Cassa speciale di appartenenza.
Il professionista senza cassa previdenziale specifica è tenuto al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS, attraverso modello f24, alle medesime scadenze previste per il pagamento dell’IRPEF.
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