La conservazione delle scritture contabili è un obbligo legale per imprese e professionisti (esclusi i soggetti in regime forfettario di cui alla L. 190/2014), volto a garantire la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni economiche svolte.
Questa pratica, regolamentata dal Codice Civile italiano e dalle normative fiscali, richiede che tutte le registrazioni contabili siano conservate entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per scritture contabili si intendono ai sensi dell’art. 2214 c.c. e degli artt. 13-22 DPR 600/1973:
- libro giornale;
- libro inventari;
- registri iva;
- registro beni ammortizzabili;
- registro magazzino;
- altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa
La conservazione delle scritture contabili può avvenire:
- con modalità tradizionali (ossia su supporto cartaceo). (1)
- elettronicamente, secondo la disciplina del DM 17.06.2014.
(1) NB: Sono definiti regolari i registri contabili su supporto informatico se, in sede di accesso, ispezione o verifica, essi risultino aggiornati e vengano stampati a seguito della richiesta da parte degli organi competenti al controllo ed in loro presenza.
Le scritture contabili devono essere conservate:
L’imposta di bollo è dovuta per:
- libro giornale;
- libro inventari;
- ogni altro registro che sia vidimato e bollato ai sensi degli art. 2215 e 2216 C.c.
La determinazione dell’imposta da versare varia a seconda dei seguenti requisiti:
Le modalità di versamento dell’imposta, variabili a seconda delle modalità, sono:
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