Riqualificazione energetica
Soggetti beneficiari, agevolazioni fiscali e tutto ciò che devi sapere
sulla riqualificazione energetica

La riqualificazione energetica di un edificio esistente consiste in una serie di lavori mirati a migliorarne l’efficienza energetica, riducendo sia i consumi che le emissioni inquinanti.
Gli interventi di riqualificazione energetica beneficiano di una detrazione d’imposta come di seguito meglio specificata.
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Quale agevolazione fiscale viene prevista per gli interventi di riqualificazione energetica
Il beneficio consiste in una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES, la cui entità varia a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui lo stesso è stato effettuato.
Per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2024, l’aliquota è in generale pari al 50% e 65%.
A decorrere dal 1 gennaio 2025 la detrazione IRPEF compete con l’aliquota:
- per l'abitazione principale: 36% (50% per le sole spese sostenute nel 2025);
- per le unità diverse da abitazione principale: 30% (36% per le sole spese sostenute nel 2025).
L’ammontare massimo della detrazione varia a seconda della tipologia di intervento.
Soggetti beneficiari della detrazione
Possono usufruire della detrazione tutti i soggetti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni (cfr. guida Agenzia delle Entrate ottobre 2018);
- gli enti e i soggetti di cui all’art. 5 del TUIR non titolari di reddito d’impresa (es. associazioni tra artisti o professionisti, società semplici);
- i soggetti titolari di reddito d’impresa quali gli imprenditori individuali, le società di persone (snc, sas), le società di capitali (srl, spa, sapa, società cooperative e società di mutua assicurazione) e gli enti commerciali;
Questi soggetti devono sostenere le spese per l’esecuzione dei previsti interventi su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
Il diritto alla detrazione per la riqualificazione energetica spetta a chi sostiene le spese su edifici, parti di edifici o singole unità immobiliari:
- posseduti in proprietà o con un altro diritto reale (come usufrutto, uso, abitazione, superficie, ecc.),
- oppure detenuti in forza di contratti ad effetti obbligatori (come locazione, anche finanziaria e comodato).
Soggetti titolari di reddito di impresa
L’Amministrazione finanziaria, ha affermato che le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica spettano per tutti gli immobili delle imprese, a prescindere dalla loro destinazione.
Pertanto, le agevolazioni per gli interventi di riqualificazione energetica competono sia per gli immobili “strumentali”, sia per i “beni merce”, sia per quelli “patrimoniali”.
Interventi agevolabili
Le tipologie di interventi agevolati che consentono di ottenere un risparmio energetico e di beneficiare del cd. “ecobonus”, dei relativi limiti di detrazione o di spesa e l’aliquota spettante sono molteplici. Di seguito i principali interventi:
Riqualificazione energetica di edifici esistenti
Per questi interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro.
Se effettuati su condomini, la detrazione va riferita all’intero edificio e non alle singole unità immobiliari che lo compongono.
Rientrano in questa categoria i lavori che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dai decreti ministeriali appositamente approvati. Questa categoria include qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma.
Interventi sugli involucri
La maggior parte degli interventi rientranti in questa categoria prevede come ammontare massimo della detrazione 60.000 euro.
Si tratta di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali, verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati;
Tra queste rientrano anche le schermature solari e la sostituzione di finestre .
Installazione di pannelli solari
Per tali interventi il valore massimo ella detrazione fiscale è di 60.000 euro.
Questi interventi sono relativi all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda per usi domestici, strutture produttive, ambito commerciale, ricreativo o socioassistenziale.
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro.
Questi interventi sono relativi alla sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua. Per fruire dell’agevolazione è necessario sostituire l’impianto preesistente e installare quello nuovo.
A decorrere dal 1 gennaio 2025 non godono più dell’“ecobonus” le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Cumulabilità con altre agevolazioni
La detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni, quali per esempio la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio.
Se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, si potrà fruire, per le medesime spese, soltanto di un beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l’agevolazione prescelta.

Adempimenti per fruire dell'agevolazione
Per beneficiare delle agevolazioni fiscali, i soggetti interessati devono:
- depositare in Comune, se richiesto, la relazione tecnica o un provvedimento equivalente regionale;
- ottenere l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi e la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti;
- acquisire l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), se previsto;
- acquisire, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;
- effettuare il pagamento tramite bonifico bancario o postale (per i soggetti non titolari di reddito d’impresa);
- conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute;
- trasmettere all’ENEA la comunicazione entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori;
- conservare ed esibire, se richiesto dall’Agenzia delle Entrate o dall’ENEA, tutta la documentazione sopraelencata.
Modalità di pagamento
I soggetti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica tramite bonifico bancario o postale, dal quale risultino:
- il numero e la data della fattura;
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
I soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono avvalersi dell’ecobonus non sono vincolati al pagamento delle spese a mezzo bonifico e possono farvi fronte anche tramite altre modalità (per esempio assegno bancario o postale), in quanto il reddito è determinato in base al principio di competenza (circ. Agenzia delle Entrate 25.06.2021 n.7).
Comunicazione all'ENEA
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il contribuente deve trasmettere telematicamente la comunicazione all’ENEA ed inviare, ove richiesto, la documentazione (ad esempio la certificazione energetica o la scheda informativa).
Il contribuente deve trasmettere telematicamente all’ENEA:
- la scheda descrittiva (Allegato C del DM 6.8.2020) per determinate tipologie di interventi;
- la scheda informativa (Allegato D del DM 6.8.2020) contenente i dati sugli interventi realizzati.
In caso di mancata trasmissione entro i 90 giorni della comunicazione all’ENEA rimane ferma la possibilità di aderire alla remissione in bonis, di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012, al fine di regolarizzare la propria posizione e non perdere il beneficio fiscale.
Ripartizione della detrazione
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo, da scomputare dall’imposta lorda a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta.