L'Imposta Municipale Propria, comunemente conosciuta con l'acronimo IMU, rappresenta uno dei principali tributi del sistema tributario italiano.
Introdotta nel 2012 come parte di una riforma più ampia, l'IMU si basa sulla proprietà immobiliare e svolge un ruolo cruciale nel finanziamento degli enti locali, contribuendo a coprire le spese per servizi pubblici essenziali e infrastrutture a livello comunale. Nell'esplorare l'IMU, è possibile gettare uno sguardo approfondito sui suoi criteri di calcolo, sulle modalità di versamento e sulle eventuali esenzioni.
Noi di Studio Foderaro cercheremo di rispondere alle domande che più spesso ci vengono rivolte riguardo l’IMU. Buona lettura.
L’IMU (imposta municipale propria) è un’imposta applicata in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando l’autonomia prevista dagli statuti della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano.
L’IMU è dovuta dai seguenti soggetti:
- Proprietario dell’immobile o titolare di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
- Locatario di un immobile detenuto in leasing;
- Concessionario di aree demaniali in regime di concessione;
- Genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, anche se non titolare del diritto di proprietà.
Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili riconducibili alle seguenti tre tipologie:
- Fabbricati (e relative pertinenze);
- Aree fabbricabili;
- Terreni agricoli.
Per calcolare l’IMU bisogna conoscere la rendita catastale dell’immobile di riferimento i cui dati catastali sono consultabili gratuitamente accedendo nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Per i terreni agricoli e fabbricati la base imponibile IMU è costituita dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per dei specifici moltiplicatori previsti dalla legge e diversi a seconda della categoria catastale di appartenenza dell’immobile.
Per i terreni edificabili la base imponibile dell’IMU è costituita dal cd. “valore venale in comune commercio” al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Il Comune tendenzialmente rende disponibili dei valori minimi cui il soggetto obbligato al pagamento può uniformarsi.
Esiste infine una disciplina specifica per i fabbricati del gruppo D non iscritti in Catasto e sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la cui base imponibile IMU è determinata applicando al valore contabile gli appositi coefficienti che sono aggiornati annualmente con un apposito DM, fino all’anno nel quale i fabbricati stessi sono iscritti in Catasto con attribuzione di rendita.
Alla base imponibile calcolata con i criteri di cui sopra si applicano le specifiche aliquote IMU stabilite dal Comune.
L’IMU è dovuta in proporzione alla quota di possesso dell’immobile ed in relazione ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.
Il versamento dell’IMU per l’anno in corso va effettuato in due rate:
- la prima scadente il 16 giugno, la quale può essere calcolata sulla base dell’aliquota e detrazione deliberata per l’anno precedente;
- la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio sula base delle aliquote dell’anno corrente.
Gli enti non commerciali devono versare l’IMU in tre rate:
- le prime due rate, di importo pari al 50% dell’imposta corrisposta nell’anno precedente, entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre;
- la terza rata, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo (sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote).
Occorre comunque tener conto che al di sotto di un determinato importo non bisogna effettuare alcun versamento (importo minimo pari a 12 euro o il minore importo deliberato dal Comune).
I versamenti dell’IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante:
- Il modello F24 (con gli appositi codici tributo);
- L’apposito bollettino postale;
- PagoPa.
Per gli immobili produttivi del gruppo “D”, l’IMU deve essere versata distinguendo:
- La quota riservata allo Stato, calcolata applicando l’aliquota dello 0,76%;
- La quota riservata ai Comuni per la parte rimanente.
Sono esenti dall’IMU tra gli altri i seguenti immobili:
- L’abitazione principale e le relative pertinenze se accatastata in categoria diversa da A1, A8, A9 (c.d. immobili di lusso, nella misura massima di un’unità pertinenziale per singola categoria catastale. Es: 1 cat C/2 cantina, 1 cat C/6 box, 1 cat C/7 tettoia);
- I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino no a quando permane tale condizione e che in ogni caso non siano locati (c.d. immobili merce);
- I fabbricati esenti per decisione del comune con proprio regolamento IMU;
- I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 984/77, sulla base dei criteri individuati dalla C.M. 14.6.93 n. 9;
- I terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui art. 1 DLgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Abbiamo cercato di procedere ad una sintetica, ma esaustiva panoramica dei criteri di calcolo dell’IMU e delle relative implicazioni e abbiamo provato a rispondere alle domande più frequenti che spesso sorgono riguardo a questa imposta. Con una comprensione più approfondita delle dinamiche dell'IMU, cittadini e imprese possono essere meglio informati sulle loro responsabilità fiscali.
CONTATTI
Telefono: +39 01731996550
E-mail: info@studiofoderaro.com
Indirizzo
Piazza San Paolo, 4 - 12051 Alba (CN)
Corso Einaudi, 30 - 10128 Torino (TO)
INFORMAZIONI
Sito creato da etinet.it