Nel panorama finanziario e gestionale delle aziende e dei possessori di Partite Iva, esistono due principali regimi contabili: la contabilità ordinaria e la contabilità semplificata. Questi sistemi si differenziano per la complessità nella registrazione delle operazioni economiche e per gli obblighi di documentazione richiesti. Mentre la contabilità ordinaria richiede una dettagliata tracciabilità di ogni movimento finanziario, la contabilità semplificata offre un approccio più accessibile, particolarmente vantaggioso per le piccole imprese e i liberi professionisti.
Di seguito approfondiremo i dettagli di questi due regimi contabili, applicabili dai possessori di partita iva, fatta eccezione per i soggetti in regime forfettario.
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Il regime contabile ordinario è il sistema primario di rilevazione dei singoli accadimenti aziendali, richiedendo un dettaglio e una precisione elevati nella tenuta dei registri. Questo sistema, obbligatorio per le aziende che superano determinate soglie di ricavi, implica l'adozione del principio di competenza contabile, dove le operazioni vengono registrate nel momento in cui si verificano, indipendentemente dall'effettivo incasso o pagamento. La contabilità ordinaria offre una visione completa e accurata della situazione finanziaria dell'azienda, permettendo una gestione finanziaria e fiscale più controllata e consapevole.
I registri obbligatori da tenere in caso di utilizzo del regime contabile ordinario differiscono tra esercenti arti e professioni e gli altri soggetti e sono i seguenti:
· Il registro cronologico dei ricavi e delle spese (art. 19 co. 1 e 2 del DPR 600/73);
· Il registro delle vendite e degli acquisti ai fini IVA (art. 23 e 25 del DPR 633/72);
· Il registro dei beni ammortizzabili (art. 16 del DPR 600/73);
· Il registro delle somme in deposito (art. 3 co. 2 del DM 31.10.74).
· Il libro unico del lavoro (art. 39 del DL 112/2008).
· Il libro giornale (art. 14 del DPR 600/73, art. 2216 c.c);
· Il libro degli inventari (art. 15 del DPR 600/73, art. 2217 c.c.);
· Il registro delle vendite, degli acquisti e gli altri prescritti ai fini IVA (art. 23, 24 e 25 del DPR 633/72);
· Il libro mastro (art. 14 co. 1 lett. c) del DPR 600/73);
· Le scritture ausiliarie di magazzino (art. 14 co. 1 lett. d) del DPR 600/73);
· Il registro dei beni ammortizzabili (art. 16 del DPR 600/73);
· I libri sociali obbligatori (art. 2421 co. 1 c.c);
· Il libro unico del lavoro (art. 39 del DL 112/2008).
L'ambito soggettivo in contabilità ordinaria si riferisce all'insieme di soggetti, quali aziende e professionisti, che sono tenuti a seguire il regime di contabilità ordinaria in base a specifici requisiti economici e normativi.
Detto regime rappresenta il sistema contabile obbligatorio:
- Per le società di capitali e società cooperative
- Per gli enti commerciali
- Per le ditte individuali e società di persone con ricavi superiori a 500.000 euro, oppure a 800.000 euro, in base all’attività esercitata.
Per artisti e professionisti, nonché per le imprese diverse da quelle sopra elencate, il regime contabile ordinario è opzionale.
Il regime contabile semplificato rappresenta un sistema di tenuta delle scritture contabili con adempimenti ridotti rispetto a quelli previsti nel regime ordinario. Offre una modalità più accessibile e meno onerosa di gestire la contabilità, focalizzandosi sulla registrazione delle entrate e delle uscite al momento effettivo di incasso o pagamento, piuttosto che secondo il principio di competenza utilizzato nella contabilità ordinaria. Tale regime semplifica notevolmente la gestione amministrativa e riduce i costi di compliance, rendendolo un'opzione vantaggiosa per i piccoli operatori economici.
Per quanto riguarda la contabilità semplificata infatti è prevista la tenuta dei soli seguenti registri:
Detto regime rappresenta il sistema naturale di contabilità:
a) Per artisti e professionisti a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti nell’annualità precedente;
b) Per le imprese qualora sussistano, al contempo, le seguenti condizioni:
Sia i professionisti che le imprese che hanno diritto a fruire del regime contabile semplificato possono comunque optare per il regime contabile ordinario.
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